Art.1 (Costituzione, sede, denominazione, durata e statuto)
E’ costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, una Associazione, senza fini di lucro, denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE PAZIENTI PER IL GLAUCOMA, (acronimo ANPIG), regolata dalla normativa di cui al Codice Civile. Essa ha sede in Monfalcone, Via Arena 3. L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
La predetta Associazione ANPIG riveste carattere volontario.
1. ANPIG è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione.
L’associazione ANPIG si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all’art., comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 12/95.
Art.2 (carattere associativo e finalità)
Premessa: lo scopo dell’associazione ANPIG è:
· cercare di creare una interfaccia tra il paziente e il medico oculista per migliorare ed armonizzare il servizio (tramite il sito Internet).
· di tenere informato il paziente sull’evoluzione della ricerca scientifica, farmaceutica e strumentale e di ciò che è inerente la malattia glaucomatosa (tramite il sito Internet).
· segnalare alle Aziende Sanitarie le incongruenze tra prestazioni erogate ed aspettative dei pazienti;
· far valere, per quanto possibile, il diritto a una valida assistenza dei Pazienti affetti da Glaucoma e dei Malati Cronici della Vista.
L'Associazione ANPIG intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, In particolare, l’Associazione orienta la propria attività nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.
· cercare di facilitare tra le persone che ne sono affette, lo scambio di ogni utile nozione sulla malattia glaucomatosa (gruppi di auto aiuto);
· contribuire a diffondere e divulgare, tramite il sito Internet dell’associazione una corretta informazione sulla malattia glaucomatosa e sulle sue peculiarità;
· compatibilmente con la disponibilità dei soci, organizzare conferenze ed incontri finalizzati a presentare le possibilità terapeutiche attuali e future;
· creare una newsletter che informi il paziente e le ASS ed i Mass media sulle novità scientifiche, terapeutiche, legislative, attività di aggiornamento e divulgazione per medici e pazienti, formazione di gruppi di auto aiuto locali ecc...Utilizzando in particolare il sito Internet;
· sensibilizzare le autorità sanitarie Locali, Regionali, Nazionali e Internazionali ai molteplici e diversi problemi che riguardano il paziente glaucomatoso;
· fornire dei modelli stampabili di supporto al paziente (modulistica scaricabile dal sito).
Tale associazione opera in tutto il territorio nazionale, cercando di favorire e diffondere la consapevolezza della malattia del paziente glaucomatoso e per aiutarlo a superare gli ostacoli pratici e burocratici.
L’associazione può svolgere le attività e iniziative indicate nei commi precedenti anche in collaborazione o mediante partecipazione in altri enti, società od organizzazioni italiane, di altri paesi Europei e Internazionali, aventi riconosciute finalità analoghe alle proprie.
Art.3 (Patrimonio)
1. Il patrimonio dell’Associazione è formato:
• dalle entrate che sono costituite come segue:
a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
b) da contributi di organismi nazionali ed internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o dei soci, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
• dai beni dell’associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
Art.4 (Rappresentanza)
La rappresentanza legale spetta al Presidente. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o da un Consigliere all’uopo nominato.
Il Presidente:
· vigila sul rispetto delle norme statutarie, dei principi di solidarietà e collaborazione tra i soci;
· cura e attua le delibere del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei Soci Ordinari;
· adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti utili e necessari, informando lo stesso Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva associandosi al Vicepresidente.
Art.5 (Perseguimento degli scopi sociali)
1. I soci devono svolgere l’attività a favore dell’associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività dei soci nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri soci, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. I socisi impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale, che andrà a formare il Fondo sociale, ed a partecipare alle spese, per l’importo che sarà determinato annualmente dall’assembleadei soci , su proposta del Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Art. 6 (Responsabilità e Assicurazione)
1. ANPIG risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all’associazione che svolgono certe attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati dall’associazione stessa.
4. L’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, provvederà ad assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.
In particolare, tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere coperti da assicurazione, adeguata ai rischi inerenti l’attività svolta come rappresentanti dell’associazione (tale premio assicurativo sarà a carico dell’Associazione).
Art.7 (Ordinamento interno)
L’ordinamento interno si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.
Art.8 Soci (Ammissione e uscita, diritti e doveri)
1.Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, fanno propri i fini dell’associazione.
2. L’ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. L’eventuale provvedimento di diniego, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato.
3. La qualità di socio si perde: a) per morte, b) dimissioni (comunicate in forma scritta al Presidente ed hanno effetto dalla data di ricevimento dello scritto), c) per esclusione. Nei primi due casi, la perdita della qualità di socio è automatica, mentre l’esclusione è deliberata dall’Assemblea ed è comunicata all’interessato dal Consiglio Direttivo.
4. E’ causa di esclusione il comportamento dell’associato che manifesti mancata adesione ai fini dell’Associazione, che in qualsiasi modo rechi intralcio all’armonico svolgimento dell’attività sociale o che rechi qualsivoglia danno all’Associazione.
5. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo intervenuta, non determina il sorgere di diritti a esigere emolumenti di sorta per i servizi eventualmente prestati, la restituzione di contributi di qualsiasi genere versati, né dà alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può votare l’esclusione di un socio insindacabilmente.
6. I soci possono essere :
Fondatori :sono gli individui che hanno fondato l’associazione e che di diritto fanno parte del primo Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Onorari: sono personalità che si sono particolarmente distinte con cariche, titoli o azioni nell’ambito della malattia glaucomatosa.
Ordinari, sono coloro che vogliono iscriversi all’Associazione
Simpatizzanti
7. I Soci Fondatori , Onorari, Ordinari e Simpatizzanti hanno diritto di voto.
8. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
9. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività (senza fini di lucro) concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito salvo il rimborso delle spese effettuate nell’interesse dell’associazione effettivamente sostenute e documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.
10. L’iscrizione ha validità permanente fino a presentazione scritta di rinuncia al Consiglio Direttivo. Il socio Ordinario può chiedere di modificare la qualifica in socio Simpatizzante. La stessa vale dall’esercizio successivo.
Art. 9 (Organi dell’Associazione)
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei conti, se utile o necessario;
Art. 10 (Assemblea dei soci)
1. L’assemblea è composta da tutti i soci.
2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall’assemblea stessa.
3 L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal primo comma dell’art. 21 c.c.. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci ordinari, fondatori.
4. Qualora un socio sia impossibilitato a partecipare ad una riunione può, con delega scritta, farsi rappresentare da un altro Socio. Non sono tuttavia consentite più di tre deleghe ad una medesima persona. L’Assemblea vota per alzata di mano.
Art.11 (Convocazione dell'assemblea dei soci)
1. L’assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell’Associazione.
2.La convocazione avverrà 20 (venti) giorni prima della data fissata per l’assemblea, mediante pubblicazione del manifesto contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, nella sede dell’associazione, pubblicata sul sito dell’Associazione medesima, con largo anticipo di tempo, o tramite comunicazione scritta o posta elettronica.
3. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
4. L’assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere effettuata tramite le modalità sopra esposte almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea (punto 2).
6. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
7. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
8. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
9. Le delibere dell’Assemblea sono riportate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente raccolte in apposito registro.
10. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.
Art. 12 (compiti dell'assemblea dei soci)
In sede ordinaria:
1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti
2. eleggere i membri dei Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti
3. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuale ed il limite di rimborso delle spese;
4. deliberare sulle direttive d’ordine generale e sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza.
5. deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria:
1. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto:
3. deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione
4. deliberare sull’espulsione dei soci;
5.deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua
approvazione al Consiglio Direttivo.
Art. 13 (consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da minimo sette, massimo nove membri, che durano in carica tre anni, sino all’approvazione dei bilanci, e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario. Le cariche saranno così distribuite:
· Presidente
· Vice-Presidente
· Past-President
· Segretario
· Tesoriere
· Quattro Consiglieri (tra cui un addetto stampa).
I Soci Fondatori fanno parte di diritto del primo Consiglio Direttivo e rimangono in carica per tre anni, possono esserne esclusi per morte, motivi di salute, su richiesta degli stessi o per il venir meno di quelle caratteristiche umane e morali che devono contraddistinguere i Soci.
In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione.
Art. 14 (attivazione del consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo coordina e realizza il conseguimento degli obiettivi dell’Associazione in sintonia con gli indirizzi dell’Assemblea dei Soci Ordinari, tenendo conto che comunque i fini sono chiaramente definiti dalla stessa denominazione dell’associazione.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo assume le sue delibere con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono riportate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente raccolte in apposito registro.
Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 4 consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni.
Art. 15 (presidente)
1. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente la cui carica avrà una durata triennale e potrà essere rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell’Associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vice Presidente.
Art. 16 (segretario)
1. L’Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
b) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;
c) è responsabile della corrispondenza dell’Associazione.
Art. 17 (tesoriere)
1. L’Associazione ha un Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, che:
a) provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell’Associazione.
b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art. 18 (revisore dei conti)
1. Il revisore dei conti è nominato dall’assemblea e dura in carica tre anni. E’ composto da 1 membro, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.
2. Il revisore può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.
Art. 19 (esercizio finanziario)
1. Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 20 (gratuità delle cariche sociali)
Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono esercitate a titolo gratuito (ad esclusione delle spese sostenute).
Art. 21 (scioglimento dell'associazione)
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio, risultante al termine della liquidazione, è devoluto a fini di utilità sociale. L’Assemblea, che delibera lo scioglimento dell’Associazione, designa uno o più liquidatori, limitandone i poteri e indicherà l’Ente o la persona giuridica alla quale dovrà essere devoluto il netto risultante dalla liquidazione.
Art. 22 (normativa di riferimento)
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale (A.P.S. e ONLUS)
L’Associazione, al fine di fruire dei benefici fiscali e delle agevolazioni previste dalla L.383/00, provvederà a richiedere l’iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all’art 7 e seguenti della L. 383/00.
Art. 23 (bilancio consuntivo e preventivo)
1. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell’associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
2. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.
3. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’assemblea per la loro approvazione
rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.
4.Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2 e di quelle ad esse connesse direttamente.
5. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato ovvero ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 24 (regolamento interno)
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 25 (scioglimento)
Lo scioglimento dell’Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei Soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).
All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26 (rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Le modifiche allo Statuto sono state lette, approvate e confermate dall’Assemblea Straordinaria dei soci di data 3 ottobre 2011
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